Ordinanza n. 245 del 1991

 

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ORDINANZA N. 245

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 18 agosto 1962, n.1357 (Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari - E.N.P.A.V.), promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1991 dal Pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Angela Alfarè ed E.N.P.A.V., iscritta al n. 136 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 26 gennaio 1991 il Pretore di Ferrara, nel procedimento civile vertente tra Angela Alfarè ed E.N.P.A.V. (R.O. n. 136 del 1991) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, nella parte in cui esclude che possa essere concessa la pensione di reversibilità al coniuge superstite di chi abbia contratto matrimonio successivamente alla data del pensionamento per vecchiaia, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 38 della Costituzione;

Considerato che, successivamente all'ordinanza di remissione, l'art.7, primo comma, della legge 12 aprile 1991 n. 136, (Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari) ha stabilito che le pensioni "sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato";

che si rende necessaria, pertanto, la restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame della rilevanza, alla luce della sopravvenuta normativa;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Ordina la restituzione degli atti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.